Art. 11.
(Lotta alla dispersione scolastica).

      1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
      2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
      3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a venti.